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Superbonus 110% ristrutturazioni: ecco le nuove scadenze. L’ipotesi alberghi e condoni – GUIDA

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Ecco le nuove scadenze per il Superbonus 110% ristrutturazioni: la novità più importante contenuta nel decreto Semplificazioni è la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023.

Stessa sorte anche per le scadenze che riguardano gli interventi nei condomini (esteso al 30 giugno 2024 a condizione che a fine dicembre 2023 sia stato completato almeno il 60% dei lavori) e nelle case popolari (alle stesse condizioni)

Il bonus per abusi edilizi e condoni in corso

Il decreto Semplificazioni potrebbe inoltre prevedere un allargamento del bonus anche agli edifici con pratiche di sanatoria in corso, a condizione che siano condonati gli abusi. In caso contrario sarebbero revocate le agevolazioni ottenute in prima istanza.

La ratio della norma consentirebbe a quegli edifici condominiali in cui una singola unità immobiliare dovesse risultare “abusiva”, di accedere comunque alle agevolazioni, escludendo dalla pratica generale solo le abitazioni non conformi: “Per gli interventi sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, lo stato legittimo riguarda soltanto le singole unità“.

Il doppio vantaggio della novità sarebbe quello di poter ottenere il rilascio del documento anche per una singola abitazione al di là degli abusi,  interni o esterni, presenti in altre unità abitative dello stesso edificio e di far accedere agli incentivi anche quanti hanno in corso domande di condono edilizio in corso, con revoca immediata in caso di sanatoria respinta.

Superbonus 110% anche ad alberghi e pensioni

Anche alberghi e pensioni (ossia ad immobili in classe catastale D/2 che fino a ieri erano esclusi dalla possibilità di percepirlo) sarebbero al vaglio del legislatore che vorrebbe comprenderli nella casistica degli immobili che possono accedere al Superbonus. Resterebbero fuori gli altri immobili utilizzati per l’esercizio delle attività professionali e di impresa, per i quali pure è stata chiesta l’inclusione tra i beneficiari.

Con la nuova norma, invece, anche alberghi e pensioni potrebbero applicare l’aliquota al 110% per interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernaleinterventi antisismici.

Al momento, l’agevolazione è utilizzabile solo da condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arte, impresa o professione, e particolari categorie di proprietà edilizia (IACP, cooperative a proprietà indivisa).

Superbonus 110% per impianti termici non fissi

Attualmente, per impianto termico si intende un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Nella bozza del decreto c’è invece un allargamento della definizione di impianto termico. Ai fini dell’accesso al 110%, infatti, si legge nel documento, “per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.

Superbonus 110%, cappotto termico come manutenzione ordinaria

Per incrementare le domande di interventi finalizzati all’isolamento termico degli edifici, la bozza propone che gli interventi realizzati senza modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

Superbonus 110%: cos’è e come funziona

Come precisa l’Agenzia delle Entrate, il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Concessi ulteriori sei mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato  dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

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