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Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e s.m.i.
“su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica” possono essere inclusi tra gli interventi trainati?
No, in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L.
63/2013 sono compresi tra quelli “trainanti”. In particolare, gli interventi agevolati ai
sensi del citato comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica. La
detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro
di parti comuni degli edifici esistenti (comma 2-quater dell’articolo 14) e alla detrazione
prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1-
quinquies del decreto legge n. 63 del 2013). Trattandosi di una detrazione alternativa,
spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce.
L’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14
interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio
condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal
comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del
comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.