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Spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 – Superbonus110%

Superbonus110%

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Superbonus110% – Facciamo Chiarezza

Le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per gli interventi che iniziati
prima di tale data a quali condizioni sono ammissibili alle detrazioni del superbonus110%?

Quali documenti bisogna produrre in questi casi?
Il primo periodo del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio” prevede che “La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento
per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:”

La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020.

Il comma 1 specifica, inoltre, gli interventi “trainanti” ammessi alla detrazione del 110% e pone alcuni vincoli e requisiti, cioè stabilisce:
a) i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e per
questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti;
b) il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
c) quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento;
d) quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa.
Il comma 3 aggiunge il requisito che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 110%,
bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta.
Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi “trainanti” la fruizione dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3, sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di
inizio dei lavori.
Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi sia quella
richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.

Fonte: Enea “Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

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